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Documento d’identità provvisorio valido per l’espatrio: quando e come richiederlo

Il documento provvisorio è stato introdotto dal decreto legge 26 giugno 2026, n. 108 e può essere rilasciato in pochi limitati casi.

Data:
Lunedì, 31 Agosto 2026
Documento d’identità provvisorio valido per l’espatrio: quando e come richiederlo

Descrizione

Il documento provvisorio di identità viene rilasciato ai cittadini italiani:

  • residenti o temporaneamente domiciliati a Coazze;
  • iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);

a fronte della documentazione comprovante la necessità di viaggiare all'estero in un Paese dell'Unione Europea o con cui l'Italia ha speciali convenzioni, senza disporre né della Carta di Identità Elettronica valida per l'espatrio né del passaporto, con data di partenza prevista in tempi tali da non poter attendere la consegna della C.I.E. (tipicamente entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta).

Il documento è valido e può pertanto essere richiesto e utilizzato per viaggiare all’estero fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che l’accettazione dello stesso sia subordinata alle disposizioni vigenti nei singoli Stati esteri e alla loro eventuale verifica preventiva.

Prima di recarsi all'estero, tuttavia, è opportuno consultare il sito del Ministero degli Esteri "Viaggiare sicuri" in quanto è possibile che non tutti i Paesi europei accettino tale documento. In questo caso, puoi rivolgerti agli uffici della Questura per chiedere il rilascio del passaporto, salvo non sia possibile posticipare il viaggio attendendo la consegna della C.I.E.

Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta, da presentarsi su apposito modello, dovrà essere inviata tramite mail/Pec a demografici@comune.coazze.to.it e dovrà pertanto essere corredata da adeguata motivazione e supportata dalla documentazione idonea a comprovare la situazione di effettiva urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di documentazione la richiesta non sarà presa in carico.


Criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:

  • Carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile: il documento d’identità provvisorio ha una validità massima di 6 mesi, non può essere rinnovato e non può essere rilasciato nuovamente al medesimo cittadino qualora allo stesso sia già stata rilasciata in precedenza un documento d’identità provvisorio.
  • Obbligo di restituzione
    All'atto della richiesta della CIE, il documento d’identità provvisorio dovrà essere restituito all'ufficio anagrafe.
  • Contestualità
    Contestualmente alla richiesta del documento provvisorio, verrà fissato un appuntamento per la successiva emissione della CIE ed il richiedente dovrà provvedere contemporaneamente al pagamento di quanto dovuto.
  • Validità per l'espatrio
    La validità all’espatrio è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. È pertanto onere del/della richiedente verificare preventivamente l’accettazione del documento nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale.

 


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Ultimo aggiornamento

31/08/2026 10:14




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