Descrizione
Nei periodi di massima pericolosità sono infatti vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni, durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale L. 353/2000.
In allegato, D.D. 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026 emanata dalla Regione Piemonte.
Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.
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Ultimo aggiornamento
07/07/2026 10:42